Uno screenshot è ammissibile come prova in Svizzera?
Sì, l'ammissibilità non è il problema. L'art. 177 CPC (RS 272) annovera espressamente gli archivi elettronici fra i documenti, e i documenti sono uno dei mezzi di prova elencati all'art. 168 CPC. Uno screenshot entra quindi tranquillamente negli atti. Il problema è il peso che il giudice gli attribuirà: l'art. 157 CPC gli impone il libero apprezzamento, senza alcuna regola tariffaria. Un'immagine PNG priva di data dimostrabile, di impronta crittografica e di tracciabilità vale quanto l'affermazione della parte che la produce, cioè poco. Le stesse categorie valgono in sede penale tramite l'art. 139 CPP.